Art. 4
LEGGE 11 marzo 1974, n. 101
In vigore dal 24 dic 1996
Lo stanziamento annuo di L. 2.310.000.000 autorizzato dall' della legge 23 giugno 1970, n. 503, quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, è elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973.
A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sarà annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanità mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e, quanto a lire 4.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.(1)
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