Art. 2

LEGGE 11 marzo 1974, n. 101

In vigore dal 24 dic 1996
Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è sostituito dal seguente comma: "I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle regioni a statuto speciale sono designati dall'organo competente a norma dei rispettivi statuti".(1)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-03-11;101#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo