Art. 121
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Ai sensi dell' della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 6.100.000.000.
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