Art. 121 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 121

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Ai sensi dell' della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 6.100.000.000.
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