Art. 111

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell', secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in 400 unità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-23;24#art-111

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24 (Art. 111 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo