Art. 112
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi
corrispondenti ....................... n. 43
guardiamarina .......................... " 47
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