Art. 112 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 112

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti ....................... n. 43 guardiamarina .......................... " 47
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