Art. 111 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 111

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell', secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in 400 unità.
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