Art. 5

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

In vigore dal 17 mar 1974
Al secondo comma dell' delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, quale risulta sostituito dall' della legge 24 febbraio 1973, n. 21, sono soppresse, con effetto dal 1 luglio 1973, le parole: "ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45".
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