Art. 10

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

In vigore dal 17 mar 1974
L'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito come segue, con effetto dal 1° luglio 1973: "A) Compenso per particolari funzioni. Al personale delle navi traghetto che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilità amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo, può essere concesso, con provvedimento del direttore generale, un compenso giornaliero nelle seguenti misure massime: comandante e direttore di macchina ................... L. 472 1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina ....... " 429 ufficiale navale e ufficiale di macchina ............. " 399 nostromo, capo motorista e capo elettricista ......... " 315 carpentiere, motorista ed elettricista ............... " 294 marinaio e ingrassatore .............................. " 282 carbonaio ............................................ " 270 Il numero dei compensi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle che danno titolo al compenso di cui sopra. B) Premio orario di presenza a bordo. Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure: comandante e direttore di macchina ................... L. 255 1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina ....... " 240 ufficiale navale e ufficiale di macchina ............. " 225 nostromo, capo motorista e capo elettricista ......... " 195 carpentiere, motorista ed elettricista ............... " 185 marinaio e ingrassatore .............................. " 150 carbonaio ............................................ " 120 C) All'ufficiale preposto al comando e a quello preposto alla direzione di macchina della nave, viene altresì corrisposto un premio di lire 120 per ogni ora di presenza a bordo eccedente quelle di servizio. Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata alla entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile. Per i servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore, detta indennità sarà stabilita dal direttore generale in misura, comunque, non superiore al 50 per cento di quella di cui al precedente comma. D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico".
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