Art. 12

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

In vigore dal 17 mar 1974
I punti a) e b) dell'articolo 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti, con effetto dal 1 luglio 1973: "a) il premio per particolari funzioni di cui all'articolo 52, punto A, se spettante in relazione ai compiti affidati; b) il premio orario di presenza a bordo e la " aliquota residua" di cui all'articolo 82-bis, entrambi per il solo periodo di lavoro a bordo". Al secondo comma dell'articolo 61 delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie, il riferimento "articolo 52, ultimo comma" è sostituito, con effetto dal 1 luglio 1973, con "punto C) dell'articolo 52".
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