Art. 11

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

In vigore dal 17 mar 1974
L'articolo 57 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1 luglio 1973: "Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, spetta, per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio. Tale compenso è cumulabile con quello previsto dall'articolo 52, punto A".
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LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57 (Art. 11 Revisione del trattamento economico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo