Art. 11 · LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

Art. 11

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

In vigore dal 17 mar 1974
L'articolo 57 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1 luglio 1973: "Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, spetta, per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio. Tale compenso è cumulabile con quello previsto dall'articolo 52, punto A".
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