Art. 4
LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57
In vigore dal 17 mar 1974
Dall'importo dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1 luglio 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare riscosso da ciascun dipendente per lo stesso periodo per premi o compensi non più dovuti a norma della presente legge.
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