Art. 1

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

In vigore dal 17 mar 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio al 1 luglio 1973, è concesso un compenso una tantum dell'importo di lire 30.000. Al personale assunto successivamente al 1 luglio 1973, detto compenso una tantum è corrisposto in proporzione ai mesi o frazione di mese di servizio prestati nel periodo 1 luglio 1973-31 dicembre 1973. Sono esclusi dalla corresponsione del suddetto compenso i funzionari dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
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