Art. 3

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

In vigore dal 17 mar 1974
Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennità pensionabile di cui allo , non potranno essere corrisposti: l'aliquota base del premio industriale di cui allo articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento della aliquota medesima previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22; il premio giornaliero e il premio orario per il personale di macchina, di cui all'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22; il premio giornaliero e il premio orario per il personale dei treni, di cui all'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22; il premio giornaliero ed il premio supplementare per ora di servizio del personale delle navi traghetto, di cui ai punti A e C dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22; il compenso previsto al punto B dell'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, quale risulta sostituito dalla legge 5 marzo 1973, n. 22; i gettoni di presenza e i compensi per esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni. Con effetto dal 1 luglio 1973, è soppresso il compenso incentivante, previsto dagli articoli 29 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 668.
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