Art. 20
LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57
In vigore dal 17 mar 1974
Il disposto dell'ultimo comma dell' della legge 8 aprile 1952, n. 212, non si applica al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al personale applicato in via continuativa agli impianti dei centri meccanografici può essere corrisposta una particolare indennità le cui modalità di corresponsione saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La misura dell'indennità non può comunque essere superiore a quella che sarà stabilita in applicazione dell' della legge 15 novembre 1973, n. 734.
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