Art. 21

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

In vigore dal 17 mar 1974
Ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ferroviari, nei cui confronti viene applicato il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai servizi in appalto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1974, un assegno mensile di lire 7.000. Detto assegno è corrisposto anche con la gratifica natalizia e non è computabile come elemento di retribuzione ai fini degli altri istituti contrattuali. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, nei modi d'uso, al rimborso, alle imprese appaltatrici, dell'onere conseguente.
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