Art. 24
LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57
In vigore dal 17 mar 1974
All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in lire 267.700 milioni - di cui lire 86.700 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 181.000 milioni per l'anno finanziario - l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, quanto a lire 231.400 milioni con sovvenzione del Tesoro e quanto a lire 36.300 milioni con nuove risorse del proprio bilancio.
Alla copertura dell'onere di lire 231.400 milioni per la sovvenzione di cui al comma precedente si provvede, quanto a lire 30.500 milioni a carico dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 (5.500 milioni) e 5381 (25.000 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 200.900 milioni, mediante riduzioni, rispettivamente, per lire 110.000 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 e per lire 90.900 milioni di stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1974.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
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