Art. 25

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

In vigore dal 17 mar 1974
. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 febbraio 1974 LEONE RUMOR - PRETI - LA MALFA GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI ALLEGATO I INDENNITÀ PENSIONABILE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57 (Art. 25 Revisione del trattamento economico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo