Art. 25
LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57
In vigore dal 17 mar 1974
.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - PRETI - LA MALFA
GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
ALLEGATO I
INDENNITÀ PENSIONABILE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA
AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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