Art. 6
LEGGE 12 febbraio 1974, n. 22
In vigore dal 1 mar 1974
Per provvedere alla spesa derivante al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'attuazione della presente legge, valutata per l'anno finanziario 1974 in lire 27.225 milioni, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Azienda stessa una sovvenzione di pari importo.
Al predetto onere di lire 27.225 milioni si farà fronte, per lire 21.860 milioni e per lire 5.365 milioni, con corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli numeri 2966 e 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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