Art. 7
LEGGE 12 febbraio 1974, n. 22
In vigore dal 1 mar 1974
La presente legge entra in vigore il primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - PRETI - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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