Art. 2

LEGGE 12 febbraio 1974, n. 22

In vigore dal 1 mar 1974
Per determinare la misura del trattamento di quiescenza del personale di cui al precedente , si considera, quale base pensionabile, la somma dell'ultimo stipendio e degli altri assegni integralmente pensionabili, aumentata di un decimo. Tale aumento è attribuito: a) per intero, qualora la durata del servizio utile a pensione sia uguale al periodo in cui gli emolumenti percepiti sono stati sottoposti a trattenuta non inferiore al 6,60 per cento; b) per una quota proporzionale in caso diverso. Ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b), si trascurano gli anni di servizio eccedenti il numero di quelli necessari per il conseguimento della pensione nella misura massima.
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LEGGE 12 febbraio 1974, n. 22 (Art. 2 Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo