Art. 5

LEGGE 12 febbraio 1974, n. 22

In vigore dal 15 set 1974
Le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate del 7,50 per cento con effetto dalla data medesima e sino ad una nuova riliquidazione in base a provvedimenti legislativi a carattere generale. Con la stessa decorrenza e per la stessa durata, i trattamenti così maggiorati sono sottoposti ad una trattenuta pari all'1 per cento della sola pensione. Per il personale che all'atto del collocamento a riposo rivestiva qualifiche non comprese tra quelle del personale dei treni e di macchina, la ritenuta di cui al precedente comma non può, in ogni caso, essere praticata per un periodo superiore a sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il presente articolo si applica anche alle pensioni riformate ai sensi del precedente . Ai fini dell'applicazione del primo comma sono comprese le pensioni aventi decorrenza 1 marzo 1974. Dall'aumento di cui al primo comma sono escluse le pensioni aventi decorrenza compresa fra il 2 luglio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge nonchè quelle di cui al precedente comma e relative a dipendenti cessati dal servizio con qualifiche del personale dei treni e di macchina .
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