Art. 1

LEGGE 12 febbraio 1974, n. 22

In vigore dal 1 mar 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per il personale delle ferrovie dello Stato, iscritto al fondo pensioni e sussidi, la ritenuta ordinaria prevista dall' del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni è stabilita in misura pari al 6,60 per cento sull'80 per cento dello stipendio comprensivo della tredicesima mensilità, nonchè degli altri eventuali assegni integralmente utili a pensione. In caso di riduzione dello stipendio, la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero.
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