Art. 9

In vigore dal 13 gen 1974
La presente legge non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori dal territorio della Comunità economica europea. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1973 LEONE RUMOR - DE MITA - MORO - ZAGARI - COLOMBO - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;827#art-9

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