Art. 9
9 / 9In vigore dal 13 gen 1974
La presente legge non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori dal territorio della Comunità economica europea.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 novembre 1973
LEONE
RUMOR - DE MITA - MORO - ZAGARI - COLOMBO - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-26;827#art-9