Art. 5

In vigore dal 13 gen 1974
Qualora il marchio di fabbrica, la ragione sociale di una impresa od ogni altra iscrizione comporti, a titolo principale oppure a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione, prevista nelle colonne b) e c) dell'allegato B, o che possa dar luogo a confusione con quest'ultima, deve figurare, a caratteri molto evidenti, immediatamente seguita dal marchio di fabbrica o dalla ragione sociale o dall'iscrizione: - la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B; - l'indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde a tali caratteristiche.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;827#art-5

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