Art. 8
In vigore dal 13 gen 1974
Chiunque pone in vendita o altrimenti mette in commercio i prodotti indicati nella tabella allegato A della presente legge, con le denominazioni di "cristallo superiore, cristallo al piombo, vetro sonoro superiore e vetro sonoro", e che, per la loro composizione, non corrispondono alle relative caratteristiche specificate nell'allegato B, è punito con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.
Chiunque, sussistendo le condizioni previste dall' della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.
Chiunque, nelle condizioni previste dall' della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B, è punito con la multa da lire 30.000 a lire 300.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-26;827#art-8