Art. 4
In vigore dal 13 gen 1974
Le denominazioni e i simboli di identificazione stabiliti nell'allegato B possono essere apposti sull'unica etichetta, descritta nelle colonne h) ed i) dello stesso allegato.
Sull'etichetta possono essere aggiunte altre indicazioni, atte a meglio individuare la qualità e le finiture del prodotto, purchè tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-26;827#art-4