Art. 3
In vigore dal 13 gen 1974
I prodotti indicati nella tabella allegato A, che siano contraddistinti da una delle denominazioni previste nella colonna b) dell'allegato B, possono essere anche muniti del relativo simbolo di identificazione, descritto nelle colonne h) ed i) dell'allegato B.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-26;827#art-3