Art. 5

LEGGE 16 novembre 1973, n. 728

In vigore dal 8 dic 1973
A far tempo dal 1 luglio 1973 l'assegno di operosità, previsto dall'articolo 34 della legge 11 febbraio 1970, n. 29, è soppresso. L'importo dell'assegno stesso relativo al periodo dal 1 luglio 1972 al 30 giugno 1973 non è soggetto al conguaglio di cui al precedente . All'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è aggiunto il seguente comma: "Per remunerare le maggiori prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario, anche con il sistema del cottimo - nel periodo dell'eccezionale lavoro verificantesi nei mesi di giugno, luglio e agosto - è corrisposto, a far tempo dall'anno 1974, al personale postelegrafonico di cui alla tabella B annessa un compenso di supercottimo nelle misure non superiori a quelle risultanti dalla tabella stessa, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione del compenso".
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