Art. 4

LEGGE 16 novembre 1973, n. 728

In vigore dal 8 dic 1973
Dall'importo netto dell'indennità pensionabile dovuto per il periodo dal 1 aprile 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sarà detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto riscosso o da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo per indennità, premi e compensi, soppressi o non dovuti a norma della presente legge. Sono esclusi dal conguaglio i compensi incentivanti e il compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro negli uffici locali, relativi all'anno 1972, ancorchè erogati successivamente. Nei confronti del personale telefonico in servizio in località particolarmente disagiate non si farà luogo al recupero dell'importo netto corrispondente alla quotaparte della maggiorazione dell'indennità speciale corrisposta ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.
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