Art. 1
LEGGE 16 novembre 1973, n. 728
In vigore dal 8 dic 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Al personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è corrisposta, a decorrere dal 1 aprile 1973, un'indennità pensionabile utile ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui all'unita tabella A.
L'indennità pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Nei passaggi di carriera, al personale provvisto di indennità pensionabile d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra l'indennità pensionabile già in godimento e la nuova, da riassorbire con successivi aumenti dell'indennità stessa per progressione di carriera o di classe.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente.
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