Art. 2
LEGGE 16 novembre 1973, n. 728
In vigore dal 8 gen 1981
Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennità pensionabile di cui all', non potranno essere corrisposti:
il premio di rendimento ai telegrafisti;
il premio di cointeressenza ai radiotelegrafisti;
il premio di rendimento al personale addetto ai servizi di commutazione telefonica;
il premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico;
l'indennità speciale al personale tecnico telefonico;
il premio di diligenza agli ispettori ed agenti postali coadiutori per l'accertamento delle contravvenzioni;
la quota a carico dell'amministrazione postale - relativa all'intero anno 1973 e successivi - del compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro negli uffici locali afferente le voci indicate negli articoli 42 e 45 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;
i compensi incentivanti - relativi all'intero anno 1973 e successivi - al personale postelegrafonico, previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;
i compensi speciali in eccedenza ai limiti di straordinario previsti dall'articolo 16 della citata legge numero 29;
l'indennità di zona malarica di cui all'articolo 17 della stessa legge n. 29;
...
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Resta salva comunque la corresponsione dei compensi incentivanti relativi all'anno 1972 nonchè, al personale degli uffici locali e per lo stesso periodo di tempo, dell'intero compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro.
Il trattamento accessorio complessivo, comprensivo della indennità pensionabile, escluso il compenso per lavoro straordinario a tempo e a cottimo, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, la aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, fruito annualmente dal personale cui compete l'indennità pensionabile prevista dal precedente , non può superare l'importo iniziale dell'indennità di funzione annua prevista per la qualifica di primo dirigente.
Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie, diverse dall'indennità pensionabile.
I criteri e le modalità per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.
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