Art. 2

LEGGE 16 novembre 1973, n. 728

In vigore dal 8 gen 1981
Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennità pensionabile di cui all', non potranno essere corrisposti: il premio di rendimento ai telegrafisti; il premio di cointeressenza ai radiotelegrafisti; il premio di rendimento al personale addetto ai servizi di commutazione telefonica; il premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico; l'indennità speciale al personale tecnico telefonico; il premio di diligenza agli ispettori ed agenti postali coadiutori per l'accertamento delle contravvenzioni; la quota a carico dell'amministrazione postale - relativa all'intero anno 1973 e successivi - del compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro negli uffici locali afferente le voci indicate negli articoli 42 e 45 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; i compensi incentivanti - relativi all'intero anno 1973 e successivi - al personale postelegrafonico, previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; i compensi speciali in eccedenza ai limiti di straordinario previsti dall'articolo 16 della citata legge numero 29; l'indennità di zona malarica di cui all'articolo 17 della stessa legge n. 29; ... . Resta salva comunque la corresponsione dei compensi incentivanti relativi all'anno 1972 nonchè, al personale degli uffici locali e per lo stesso periodo di tempo, dell'intero compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro. Il trattamento accessorio complessivo, comprensivo della indennità pensionabile, escluso il compenso per lavoro straordinario a tempo e a cottimo, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, la aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, fruito annualmente dal personale cui compete l'indennità pensionabile prevista dal precedente , non può superare l'importo iniziale dell'indennità di funzione annua prevista per la qualifica di primo dirigente. Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie, diverse dall'indennità pensionabile. I criteri e le modalità per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.
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LEGGE 16 novembre 1973, n. 728 (Art. 2 Revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo