Art. 3

LEGGE 16 novembre 1973, n. 728

In vigore dal 8 dic 1973
L'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è sostituito dal seguente: "Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto agli uffici principali radioelettrici ubicati in località distanti dai centri abitati ha titolo ad una indennità per ciascuna giornata di effettivo servizio di lire centosettantotto. Al personale telefonico di ruolo, non di ruolo e operaio in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, può essere corrisposta una indennità in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi le località nonchè la misura della indennità spettante sono fissate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione".
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