Art. 6
LEGGE 8 novembre 1973, n. 773
In vigore dal 6 dic 1973
Le disposizioni della, presente legge non si applicano alle esportazioni effettuate a seguito di impegni contrattuali assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali rimangono in vigore le aliquote di restituzione previste dalla legge 5 luglio 1964, n. 639.
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