Art. 5

LEGGE 8 novembre 1973, n. 773

In vigore dal 6 dic 1973
Per la risoluzione delle controversie relative alle restituzioni di cui al precedente , sorte tra le dogane e gli esportatori, si applicano le disposizioni vigenti per la risoluzione delle controversie doganali. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, nonchè per le modalità relative alla concessione delle restituzioni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di restituzione dei dazi doganali all'esportazione.
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LEGGE 8 novembre 1973, n. 773 (Art. 5 Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati.) — Testo vigente | Portale Normativo