Art. 2

LEGGE 8 novembre 1973, n. 773

In vigore dal 6 dic 1973
I prodotti di cui al precedente articolo, esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla restituzione di imposizioni interne di fabbricazione e di consumo, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente o indirettamente sulla loro fabbricazione. La restituzione è corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.
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