Art. 1

LEGGE 8 novembre 1973, n. 773

In vigore dal 6 dic 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo , le restituzioni previste all'esportazione dei prodotti dell'industria meccanica dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, non si applicano ai prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-08;773#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 8 novembre 1973, n. 773 (Art. 1 Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati.) — Testo vigente | Portale Normativo