Art. 1
LEGGE 8 novembre 1973, n. 773
In vigore dal 6 dic 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo , le restituzioni previste all'esportazione dei prodotti dell'industria meccanica dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, non si applicano ai prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-08;773#art-1