Art. 4
LEGGE 8 novembre 1973, n. 773
In vigore dal 6 dic 1973
La restituzione di cui al precedente esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzioni e di abbuono di diritti all'esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.
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