Art. 6

LEGGE 27 ottobre 1973, n. 674

In vigore dal 18 feb 1979
(Trattamento economico di missione) Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici l'indennità di trasferta prevista dall' della legge 15 aprile 1961, n. 291, è attribuita nella misura di cui alle tabelle C, D, E, F e G, annesse alla presente legge. Il trattamento economico, di cui all' della legge 15 aprile 1961 n. 291, si applica anche al personale comandato a prestare servizio in uffici distanti meno di 8 chilometri dalla sede dell'ufficio di appartenenza, collegati alla sede medesima con regolari servizi di linea il cui orario non sia conciliabile con quello che deve osservare il personale stesso. L'indennità chilometrica prevista nel penultimo comma dell' della predetta legge 15 aprile 1961, n. 291 è dovuta al personale anche nei casi in cui, pur esistendo normali mezzi pubblici di trasporto, questi osservino orari inconciliabili con lo svolgimento della missione. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione sono stabilite le condizioni per procedere alla corresponsione del trattamento economico e dell'indennità chilometrica di cui ai due precedenti commi. Nei casi di incompatibilità di orario dei mezzi pubblici di trasporto o quando non esistano servizi di linea, il dipendente che debba recarsi per servizio in località vicinorie, nell'ambito provinciale, alla sede di lavoro può essere autorizzato, dall'organo che dispone la missione, a servirsi di un mezzo di trasporto privato, previo rilascio da parte del dipendente di apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo. L'importo complessivo dell'indennità chilometrica e dell'indennità oraria di trasferta non può superare quello dell'indennità di missione intera spettante in caso di pernottamento, oltre le spese che l'Amministrazione avrebbe dovuto sopportare per il viaggio se il viaggio stesso fosse stato compiuto con gli ordinari mezzi di trasporto. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge 15 aprile 1961, numero 291. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni relative a particolari indennità spettanti a determinate categorie di personale delle predette aziende.
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