Art. 3
LEGGE 27 ottobre 1973, n. 674
In vigore dal 27 nov 1973
(Ristrutturazione di tabelle organiche in conseguenza di passaggi di ruolo)
In corrispondenza al numero delle zone urbanizzate e delle unità addette agli uffici locali trasformati in uffici principali è aumentato l'organico delle tabelle XIV e XIX e contemporaneamente diminuita la consistenza delle tabelle XXIII e XXIV.
Le aliquote percentuali dei posti in atto esistenti nelle qualifiche delle tabelle XIV e XIX vengono ripristinate all'inizio di ogni esercizio finanziario.
Qualora, in dipendenza della suddetta ristrutturazione, i posti da aumentare sia nella qualifica terminale che in quella intermedia delle tabelle XIV e XIX risultino in numero inferiore a quello degli impiegati provenienti dai ruoli degli uffici locali che vi hanno fatto passaggio durante l'anno, deve essere lasciato scoperto nelle qualifiche iniziali delle tabelle stesse un numero di posti corrispondente alla differenza tra il numero dei suddetti impiegati e quello dei posti da apportare in aumento.
Il riassorbimento dei posti in soprannumero nelle varie qualifiche avviene con la cessazione dal servizio o la promozione delle unità soprannumerarie.
I passaggi di ruolo e la ristrutturazione degli organici previsti dalle disposizioni contenute nei commi precedenti sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-10-27;674#art-3