Art. 2
LEGGE 27 ottobre 1973, n. 674
In vigore dal 27 nov 1973
(Passaggio di personale dalle tabelle dell'esercizio per gli uffici locali alle corrispondenti tabelle dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni)
In dipendenza della trasformazione di uffici locali in uffici principali e dell'urbanizzazione di zone rurali di recapito, gli operatori e gli operatori principali appartenenti alla tabella XXIII nonchè i portalettere superiori, i portalettere e i fattorini della tabella XXIV del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui allo articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono conseguire, a domanda da presentarsi entro due mesi dalla trasformazione o urbanizzazione, il passaggio rispettivamente nelle tabelle XIV e XIX previste dall'articolo 115 del richiamato decreto presidenziale.
Gli impiegati, inquadrati ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati in ciascuna qualifica dopo lo ultimo iscritto di pari anzianità secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
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