Art. 12
LEGGE 27 ottobre 1973, n. 674
In vigore dal 27 nov 1973
(Copertura della spesa)
All'onere derivante, per l'anno finanziario 1973, previsto in lire 10.743.400.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e in lire 1.996.250.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende stesse provvederanno:
a) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lire 10.743.400.000 con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;
b) l'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lire 1.996.250.000 con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Lussemburgo - Ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973
LEONE
RUMOR - TOGNI - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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