Art. 10

LEGGE 27 ottobre 1973, n. 674

In vigore dal 27 nov 1973
(Modificazioni all' della legge 14 dicembre 1965, n. 1376) Il terzultimo comma dell' della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-10-27;674#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo