Accordo

Art. XVI

Recesso

In vigore dal 19 mag 1973
Articolo XVI Recesso a) i) Ciascuna Parte e ciascun Firmatario potrà recedere volontariamente dall'I. la Parte che recede dovrà notificare per iscritto il suo recesso al Depositario. La decisione del recesso di un Firmatario dovrà essere notificata per iscritto all'organo esecutivo per il tramite della Parte che lo ha designato: il recesso si intenderà accettato dalla Parte con la notificazione; ii) a seguito del recesso volontario, notificato con le modalità del precedente alinea i), verranno a cessare, nei confronti della Parte o del Firmatario recedente, gli effetti dell'A. e dell'A.O. a decorrere dall'inizio del quarto mese successivo alla notificazione del recesso, o se la notificazione del recesso l'avrà specificato, dalla data di determinazione della quota di investimento successiva allo spirare del trimestre, in conformità all'alinea ii) della lettera c) dell' dell'A.O. b) i) Quando risulti che una Parte sia venuta meno ad uno dei suoi obblighi, l'A.d.P. - agendo sia di propria iniziativa sia a seguito di specifica notificazione e dopo aver esaminato le osservazioni presentate da detta Parte - potrà decidere, dopo aver accertato la violazione dell'obbligo, nel senso di considerare la Parte stessa come se abbia inteso recedere dall'I. e a decorrere dalla data di questa decisione cesseranno gli effetti dell'A. nei confronti di detta Parte. A questo scopo l'A.d.P. potrà essere convocata in sessione straordinaria. ii) quando risulti che un Firmatario, come tale, sia venuto meno ad uno degli obblighi che gli derivano dall'A. o dall'A.O. - salvo per quanto riguarda gli obblighi di cui alla lettera a) dell' dell'A.O. - e, nei tre mesi successivi alla notificazione da parte dell'organo esecutivo di una risoluzione del C.d.G. che constati il fatto, non vi abbia posto rimedio, il C.d.G. dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che l'ha designato, potrà sospenderlo dall'esercizio dei suoi diritti e raccomandare alla R.d.F. di considerarlo come se avesse inteso recedere dall'I. Se la R.d.F., dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che l'ha designato, approverà la raccomandazione del C.d.G., il recesso del Firmatario decorrerà dalla data di questa approvazione e dalla stessa data cesseranno nei suoi confronti gli effetti dell'A. e dell'A.O. c) Quando un Firmatario non effettui il versamento di tutte le somme dovute a sensi dell' dell'A.O. e siano decorsi tre mesi dalla relativa scadenza, il Firmatario si intenderà per ciò stesso sospeso dall'esercizio dei diritti che gli derivano dall'A. e dall'A.O. Se nei successivi tre mesi il Firmatario non avrà versato tutte le somme dovute o la Parte che l'ha designato non avrà provveduto a sostituirlo a sensi della successiva lettera f), il C.d.G., dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che l'ha designato, può raccomandare alla R.d.F. di considerarlo come se avesse inteso recedere dall'I. La R.d.F., dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario, potrà decidere in conformità e, dalla data di questa decisione, cesseranno nei confronti del Firmatario gli effetti dell'A. e dell'A.O. d) Il recesso di una Parte come tale implica il contemporaneo recesso del Firmatario da essa designato o, secondo i casi, anche di essa Parte come Firmatario, venendo meno nei confronti del Firmatario gli effetti dell'A. e dell'A.O. dal momento in cui verranno meno gli effetti dell'A. nei confronti della Parte che l'ha designato. e) In ogni caso di recesso di un Firmatario dall'I., la Parte che l'ha designato assumerà la qualità di Firmatario o dovrà designare un nuovo Firmatario che subentrerà al precedente dalla data del recesso oppure dovrà recedere dall'I. f) Se per qualsivoglia motivo una Parte intenderà sostituirsi al Firmatario da essa designato, oppure designare un nuovo Firmatario, dovrà notificare per iscritto la sua decisione al Depositario; in questi casi l'A. e l'A.O. entreranno in vigore nei confronti del nuovo Firmatario - venendone meno gli effetti nei confronti del precedente Firmatario - dal momento in cui il nuovo Firmatario avrà adempiuto a tutti gli obblighi non soddisfatti dal precedente e sottoscritto l'A.O. g) Dal momento in cui al Depositario o all'organo esecutivo in conformità all'alinea i) della precedente lettera a), verrà notificato un recesso, la Parte recedente e il Firmatario da essa designato o, secondo i casi, il Firmatario per conto del quale il recesso è stato notificato, non avranno alcun diritto di rappresentanza e di voto in seno a tutti gli organi dell'I. e non potranno assumere alcuna obbligazione o responsabilità, fermo restando l'obbligo a carico del Firmatario - salvo diversa decisione del C.d.G. a mente dell'articolo 21 dell'A.O. - dei versamenti in conto capitale necessari a far fronte agli impegni contrattuali autorizzati prima della notificazione del recesso o conseguenti a responsabilità per atti od omissioni precedenti detta notificazione. h) Nel periodo durante il quale un Firmatario, per effetto dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c), risulterà sospeso dall'esercizio dei suoi diritti, continuerà tuttavia ad assumere le obbligazioni e le responsabilità derivanti dal presente A. e dall'A.O. i) Qualora la R.d.F. decida, a mente dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c), di non approvare la raccomandazione del C.d.G. intesa a far presumere il recesso di un Firmatario, la sospensione dall'esercizio dei diritti si intenderà revocata dalla data di questa decisione e dalla stessa data il Firmatario godrà dei diritti derivanti dal presente A. o dall'A.O., salvo il caso in cui il Firmatario risulti sospeso a mente della precedente lettera c): in tal caso la sospensione si intenderà revocata dal momento in cui il Firmatario avrà versato le somme di cui è debitore per effetto della lettera a) dell' dell'A.O. j) Qualora la R.d.F., a mente dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c), decida di approvare la raccomandazione del C.d.G., intesa a far presumere il recesso di un Firmatario, questi, dopo la detta approvazione, non potrà assumere alcun obbligo o responsabilità fermo restando che sarà tenuto a effettuare - e salvo che il C.d.G. adotti una diversa decisione in conformità alla lettera d) dell'articolo 21 dell'A.O. - i versamenti per far fronte agli impegni contrattuali autorizzati prima dell'anzidetta approvazione o a responsabilità derivanti da atti od omissioni anteriori all'approvazione. k) Se l'A.d.P. deciderà di presumere, a sensi dell'alinea i) della precedente lettera b), il recesso di una Parte, questa, nella sua qualità di Firmatario o - secondo i casi - il Firmatario che essa ha designato, non potrà assumere, dal giorno della decisione, alcun obbligo o responsabilità fermo restando che la Parte quale Firmatario, o per il Firmatario che essa ha designato - e salvo che il C.d.G. decida diversamente a mente della lettera d) dell'articolo 21 dell'A.O. - dovrà effettuare i versamenti per far fronte agli impegni contrattuali autorizzati prima di detta decisione o a responsabilità derivanti da atti o omissioni anteriori alla decisione stessa. l) Ogni regolamento finanziario tra l'I e un Firmatario nei confronti del quale sono cessati gli effetti dell'A. e dell'A.O. - salvo il caso di sostituzione a sensi della precedente lettera f) - sarà effettuata in conformità all'articolo 21 dell'A.O. m) i) La notificazione della decisione del recesso di una Parte a sensi dell'alinea i) della precedente lettera a) sarà trasmessa dal Depositario a tutte le Parti e all'organo esecutivo il quale provvederà a trasmetterla a tutti i Firmatari; ii) quando sia stato dichiarato il recesso di una Parte dall'I., a sensi dell'alinea i) della precedente lettera b), l'organo esecutivo avviserà il Depositario il quale provvederà a comunicarlo a tutte le Parti; iii) il recesso di un Firmatario secondo l'alinea i) della precedente lettera a) o l'accertamento del recesso di un Firmatario, secondo l'alinea ii) della precedente lettera b) o le precedenti lettere c) o d), sarà trasmesso dall'organo esecutivo a tutti i Firmatari e al Depositario il quale provvederà a sua volta a trasmetterlo a tutte le Parti; iv) la sospensione di un Firmatario a sensi dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c) sarà notificata dall'organo esecutivo a tutti i Firmatari e al Depositario il quale la notificherà a tutte le Parti; v) la sostituzione di un Firmatario a sensi della precedente lettera f) sarà notificata dal Depositario all'organo esecutivo, il quale la notificherà a tutti i Firmatari. n) Le modificazioni relative alla situazione di una Parte o di un Firmatario nei confronti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni non implicheranno l'obbligo del recesso dall'I.
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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163#art-a-xvi

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