Annesso C

Art. 6

In vigore dal 19 mag 1973
a) Quando venga a mancare uno dei membri del tribunale per motivi che il presidente o gli altri membri considerino indipendenti dalla volontà delle parti o che siano compatibili con il regolare svolgimento della procedura arbitrale, si provvederà alla sostituzione secondo le seguenti disposizioni: i) se si tratti di rinunzia di un membro designato da una delle parti, questa designerà il sostituto nei dieci giorni successivi; ii) se si tratti di rinunzia del presidente del tribunale o di altro membro del tribunale nominato dal presidente del gruppo di esperti, il sostituto sarà scelto tra i membri del gruppo applicandosi rispettivamente. b) Nel caso in cui si verifichi la mancanza di un membro del tribunale per ragioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) e non venga provveduto alla sostituzione in conformità a detta lettera a), i membri del tribunale rimasti in carica, su richiesta di una delle parti e in deroga a quanto disposto dal precedente , potranno decidere di procedere fino all'emissione della sentenza.
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