Annesso C
Art. 9
In vigore dal 19 mag 1973
a) Ogni Parte potrà intervenire nel procedimento nel quale sia presente il Firmatario da essa designato. Lo intervento dovrà essere notificato per iscritto al tribunale e alle altre parti del procedimento.
b) Una qualsiasi altra Parte o un qualsiasi altro Firmatario il quale ritenga di avere un apprezzabile interesse nella decisione della vertenza potrà chiedere al tribunale di essere autorizzato ad intervenire nel procedimento. Il tribunale potrà concedere l'autorizzazione se accerterà l'esistenza dell'apprezzabile interesse.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-03-23;163#art-ac-9