Annesso C
Art. 11
In vigore dal 19 mag 1973
Ciascuna delle Parti, ciascun Firmatario e l'I. forniranno al tribunale le informazioni che il tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, riterrà necessarie allo svolgimento del procedimento e alla decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-03-23;163#art-ac-11